DIRITTO DI RECESSO
Gli acquisti sul nostro sito sono soggetti alla disciplina del D.Lgs n. 185 del
22/05/1999, dettata in materia di contratti a distanza, nei casi in cui la
consegna della merce avvenga al domicilio dell'acquirente, in quanto detti
acquisti si perfezionano al di fuori dai locali commerciali. L'importanza della
normativa citata si sostanzia nella previsione in capo all'acquirente del
diritto di recesso.
A chi si applica: la normativa comunitaria prevede che il diritto di recesso sia
esercitabile dalle sole persone fisiche (consumatori) che agiscono per scopi che
possono considerarsi estranei alla propria attivit commerciale. Il diritto di
recesso, quindi, non pu essere esercitato dalle persone giuridiche e dalle
persone fisiche che agiscono per scopi legati ad una attivit commerciale.
Restano esclusi dal diritto di recesso anche gli acquisti effettuati da
rivenditori o da soggetti che a qualsiasi titolo acquistano per la rivendita a
terzi.
In cosa consiste: il consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro il
termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, restituendo il bene
oggetto del recesso al venditore, il quale gli rimborser il prezzo della merce
restituita. Si precisa che nelle ipotesi di operazioni a premio (le cosiddette
promozioni), in cui l'acquisto di un bene abbinato ad un altro bene che viene
venduto ad un prezzo irrisorio o addirittura regalato, il diritto di recesso sar
legittimamente esercitato con la restituzione di entrambi i beni oggetto
dell'acquisto, stante il vincolo dell'accessoriet del bene in promozione
rispetto al primo.
Cosa esclude: il diritto di recesso esclude tutti gli acquisti la cui consegna
si perfeziona all'interno di un punto vendita BYTEVILLAGE e/o LOGICA. Inoltre,
non si applica ai prodotti audiovisivi o software informatici consegnati
sigillati, che sono stati aperti dal consumatore. Il diritto di recesso non
consentito sui prodotti software qualora il cliente abbia provveduto a
registrarlo a suo nome.
Come si esercita: prima di contattare il Servizio Clienti di Logica, opportuno
avere a disposizione i seguenti documenti e dati:
fattura originale (indica il numero di ordine, di fattura, di Codice Cliente)
in caso di recesso parziale, oltre alla fattura di acquisto, il codice
articolo/i dei prodotti
coordinate bancarie sulle quali ottenere il bonifico (esclusivamente in formato IBAN dell'intestatario della
fattura)
A questo punto si pu contattare il Servizio Clienti di Logica, che informer
della procedura da adottare per aprire la pratica di recesso, rilasciando
contestualmente l'autorizzazione per la restituzione dei componenti.
La procedura qui di seguito riassunta: necessario un invio, anche a mezzo fax al
n. 0881/752936, di una comunicazione sottoscritta contenente la dichiarazione di
voler esercitare il diritto di recesso, indicando tutti i dati citati
precedentemente (numero d'ordine, di fattura e di codice cliente, codice
articolo dei prodotti che devono essere oggetto di recesso, coordinate
bancarie).
Come si effettua la spedizione a Logica (spedizione di rientro): dopo aver
attivato la pratica di recesso necessario inserire l'involucro originale
contenente la merce in un imballo apposito, in modo tale da salvaguardare gli
involucri originali dei prodotti da qualsiasi danneggiamento, scritta o
alterazione. Logica si riserva il diritto di rifiutare la merce pervenuta
nell'ipotesi di mancato rispetto della procedura sopra indicata.
La merce dovr essere spedita a proprie spese, al magazzino di partenza,
all'indirizzo indicato dal Servizio Clienti di Logica. Logica consiglia di
assicurare la spedizione: se l'articolo dovesse giungere danneggiato presso il
magazzino, Logica si riserva il diritto di accettare la merce.
E' necessario appuntare sui colli spediti, in posizione visibile, il numero e
l'anno dell'ordine. Logica non accetter le spedizioni sprovviste del numero di
ordine sull'imballaggio, che saranno restituite al mittente, a sue spese.
Per la spedizione Logica consiglia di utilizzare un corriere o altro mezzo
idoneo a permettere la rintracciabilit (tracking) della spedizione. Logica non
proceder al rimborso della merce oggetto del recesso, qualora non riceva la
relativa consegna.
In quanto tempo viene effettuato il bonifico per il reso: entro 30 giorni
lavorativi dal ricevimento della merce, Logica provveder ad effettuare
l'accredito al Cliente dell'importo corrispondente al valore della merce
risultante dalla fattura. Nel suddetto importo non saranno comprese le spese di
spedizione. Ci in conformit all'art. 5, comma 6, D.Lgs n. 185 del 22/05/1999.
Avvertenze: Logica si riserva sin d'ora di non accettare le spedizioni di
componenti o prodotti che non contengano imballi, accessori e manualistiche
originali, siano state effettuate senza aver attivato la richiesta di intervento
al Servizio Clienti Logica o senza seguire le modalit di invio indicate dal
Servizio Clienti Logica. In tali casi le spese di trasporto inerenti la
restituzione saranno a carico del cliente.
Sostituzione articolo per spedizione
errata
La procedura di sostituzione prodotti per errata spedizione attivabile quando
stato erroneamente spedito da Logica un prodotto diverso da quello che il
cliente ha ordinato e, pertanto, non presente nel suo ordine. Il procedimento pu
essere attivato entro 8 giorni solari dalla data di consegna della merce.
L'attivazione del servizio potr essere effettuata mediante contatto con il
nostro Servizio Clienti.
Prima di attivare questo servizio si consiglia di confrontare ci che arrivato
con la descrizione tecnica dell'articolo presente sul sito Logica, dove
possibile visualizzare una foto dettagliata di ogni articolo e le sue
caratteristiche tecniche principali.
Le spese di spedizione sono a carico di Logica e la spedizione dovr essere
effettuata tramite corriere Executive.
L'articolo dovr essere rispedito nello stato in cui stato consegnato, quindi
senza segni e scritte di alcun tipo sulla confezione e senza che sia stato in
alcun modo aperto o utilizzato. Logica raccomanda di utilizzare una scatola
rigida e un apposito imballo che protegga l'articolo da eventuali danni durante
il trasporto. L'apertura della confezione sar consentita, in quanto
indispensabile, nella sola ipotesi in cui l'imballo non consenta la verifica del
prodotto ordinato rispetto a quello consegnato.
Nel caso in cui l'articolo presente nella fattura d'acquisto non sia pi
disponibile, sarai contattato dal Servizio Clienti, che provveder con
l'emissione di una Nota di Credito e con contestuale bonifico bancario sul tuo
conto corrente. L'importo dell'eventuale nota di Credito e del bonifico sar
calcolato tenendo in considerazione eventuali sconti e promozioni presenti nella
fattura d'acquisto.
Gestione articolo consegnato non funzionante (DOA - Dead On Arrival)
La procedura DOA (Dead On Arrival) pu essere esercitata secondo le modalit
previste dalla scheda tecnica del prodotto stesso.
Per eventuali chiarimenti puoi comunque contattare il Servizio Clienti.
La merce oggetto di DOA dovr essere rispedita utilizzando una scatola rigida che
contenga la confezione originale. Quest'ultima dovr essere assolutamente priva
di qualunque scritta o strappo, completa di tutto il materiale a corredo e delle
protezioni interne per preservarne il buono stato durante il trasporto.
Articolo incompleto di alcune parti o di
materiale a corredo
Questo servizio pu essere attivato entro 8 giorni dal ricevimento della merce e
qualora la stessa non sia completa di tutte le sue parti o accessori a corredo.
Prima di attivare questo servizio, Logica consiglia di confrontare ci che stato
consegnato con la descrizione tecnica dell'articolo, nonch del materiale a
corredo descritto nel sito.
L'attivazione del servizio potr essere effettuata mediante contatto con il
Servizio Clienti
Danneggiamento della merce durante il
trasporto a domicilio
Nell'ipotesi in cui il corriere effettui la consegna con un imballo visibilmente
danneggiato, Logica consiglia di accettare la merce apponendo sul documento di
trasporto la causale "Merce con imballo visibilmente danneggiato".
Il Cliente dovr quindi contattare, non oltre 8 giorni, il Servizio Clienti che
provveder ad aprire una pratica di danneggiamento per la sostituzione della
merce. La medesima procedura dovr essere attivata con le modalit sopra indicate
anche nell'ipotesi di danni del prodotto.
Nell'ipotesi in cui il cliente contatti il Servizio Clienti successivamente
all'ottavo giorno, sar facolt di Logica decidere di aprire una pratica di
danneggiamento che preveda la sostituzione della merce.
DECRETO
LEGISLATIVO 22.05.1999 n. 185
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185. Attuazione della direttiva 97/7/CE
relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Organo emanante: Il Presidente della Repubblica G.U. Repubblica Italiana:
21-06-1999 N.143
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185.
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio
1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita
o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale
contratto, impiega esclusivamente una o pi tecniche di comunicazione a distanza
fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla
lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attivit professionale
eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce
nel quadro della sua attivit professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza
fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la
conclusione del contratto tra le dette parti;
un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto riportato
nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attivit professionale consiste nel mettere a
disposizione dei fornitori una o pi tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2. - Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali riportato
nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni
immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3. - Informazioni per il consumatore
1. In
tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il
consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identit del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento
anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalit del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del
servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3;
g) modalit e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del
diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validit dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti
o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1,
il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in
modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di
comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di
buona fede e di lealt in materia di transazioni commerciali, valutati alla
stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
3. In
caso di comunicazioni telefoniche, l'identit del fornitore e lo scopo
commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile
all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullit del
contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il
consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella
stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4. - Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le
informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al
momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme
devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un' informazione sulle condizioni e le modalit di esercizio del
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo
5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore pu
presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di
assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la
cui esecuzione effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza,
qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati
dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore
deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter
presentare reclami.
Art. 5. - Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza,
senza alcuna penalit e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci
giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui
questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ci avvenga dopo la conclusione
del contratto purch non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora ci avvenga
dopo la conclusione del contratto purch non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui
all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di tre mesi e
decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non pu esercitare il
diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del
consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni previsto dal comma
1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo legato a fluttuazioni dei tassi
del mercato finanziario che il fornitore non in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o
che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o
alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software
informatici sigillati, aperti dal
consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di
una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione pu
essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e
facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore tenuto a restituirlo
o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata,
secondo le modalit ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la
restituzione del bene non pu comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi
decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso
a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al
mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso esercitato dal consumatore conformemente alle
disposizioni del presente articolo, il fornitore tenuto al rimborso delle somme
versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor
tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il
fornitore venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a
distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il
fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna
penalit, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al
fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal
terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al
momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna
penalit, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6. - Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il
consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In
caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla
indisponibilit, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il
fornitore, entro il termine di cui al comma 1,
informa il consumatore, secondo le modalit di
cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente gi
corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il fornitore non pu adempiere eseguendo una fornitura
diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualit equivalenti o superiori.
Art. 7. - Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni
per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al
suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano
giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti,
alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del
contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data
determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8. - Pagamento mediante carta
1. Il consumatore pu effettuare il pagamento mediante carta ove ci sia previsto
tra le modalit di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo.
2. L'istituto
di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei
quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero
l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da
parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n.
197. L'istituto
di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le
somme riaccreditate al consumatore.
Art. 9. - Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una
sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di
pagamento.
2. Il consumatore non tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di
fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa
consenso.
Art. 10. - Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego
da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi
automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede
il consenso del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1,
qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal
fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11. - Irrinunciabilit dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono
irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del
presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute
le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.
Art. 12. - Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9
e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalit di cui
all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravit o di recidiva, i limiti minimo e massimo della
sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta
legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di
ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto
previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della
provincia in cui vi la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 13. - Azioni collettive
1. In
relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni
dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30
luglio 1998, n. 281.
Art. 14. - Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto
legislativo la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di
residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 15. - Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto
legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di
cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste
dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli
18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le
disposizioni pi favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto
legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add 22 maggio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d):
Stampati senza indirizzo;
Stampati con indirizzo;
Lettera circolare;
Pubblicit stampa con buono d'ordine;
Catalogo;
Telefono con intervento di un operatore;
Telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata,
audiotext);
Radio;
Videotelefono (telefono con immagine);
Teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo sensibile
al tatto;
Posta elettronica;
Fax;
Televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
Servizi d'investimento;
Operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
Servizi bancari;
Operazioni riguardanti fondi di pensione;
Servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i
servizi di societ di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attivit che beneficiano del riconoscimento
reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attivit di assicurazione e riassicurazione di
cui: all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
Note
Avvertenza: il testo delle note qui pubblicato stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunit europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non pu essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
La direttiva 97/7/CE pubblicata in G.U.C.E.
La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunit europee. (Legge
comunitaria 1995-1997)".
Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca: "Attuazione della direttiva
85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali".
La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivit di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore
nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio":
Art. 12 (Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di
denaro contante). - 1. Chiunque, al fine di trarne profitto per s o per altri,
indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento,
ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro
contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre
milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per s o per
altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro
documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di
beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali
carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati,
nonch ordini di pagamento prodotti con essi.
Nota all'art. 12:
Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
recante: "Modifiche al sistema penale":
Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento
delle violazioni di rispettiva competenza, assumere
informazioni e procedere a ispezioni di cose
e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altres procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di
procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in
circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo
posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento
di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati
nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire
altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla
privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni
del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle
leggi vigenti.
Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento
in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con
la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico
cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza
rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al
prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste
dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la
tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e
dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni
amministrative ad esse delegate, il rapporto presentato all'ufficio regionale
competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto presentato,
rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente quello del luogo in cui stata commessa la
violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13
deve immediatamente informare l'autorit amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei
singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi
precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalit
relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed
alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale
alienazione o distruzione delle stesse;
sar altres stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le
materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal
comma precedente.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 3 delle legge 30 luglio 1998, n. 281 recante:
"Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti":
Art. 3 (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli
utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela
degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori
e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi
delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o pi quotidiani a
diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicit del
provvedimento pu contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al
giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell'art.
2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura , in
ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal
rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel
quale si svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarit formale del processo verbale, lo dichiara
esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo.
5. In
ogni caso l'azione di cui al comma 1 pu essere proposta solo dopo che siano
decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al
soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei
consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si
svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione
e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo
non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano
danneggiati dalle medesime violazioni.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50, recante "Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali":
Art. 9 (Altre forme speciali di vendita). - 1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la
prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di
offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi
audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso,
nonch ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti
informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1, l' informazione sul diritto di cui all'art. 4 deve essere
fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del
contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle
caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni
tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata
tramite il mezzo televisivo l' informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della
trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'
informazione di cui all'art. 5 deve essere
altres fornita per iscritto, con le modalit previste dal comma 3 di tale
articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce.
Il termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente art. 6,
decorre dalla data di ricevimento della merce.
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59":
Art. 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di
comunicazione). - 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione soggetta a previa comunicazione al
comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede
legale. L'attivit pu essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica
richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza
spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1, deve essere dichiarata la sussistenza
del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione,
l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il
titolare dell'attivit in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto
per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono
essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del
venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della
partita IVA. Agli organi di vigilanza consentito il libero accesso al locale
indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di
altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in
possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altres le disposizioni
di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50, in
materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). - 1. La
vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio
dei consumatori, soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente
ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attivit
pu essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di
cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio
dell'attivit di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorit di pubblica
sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli
effetti civili dell'attivit dei medesimi. Gli incaricati devono essere in
possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2.
5. L'impresa
di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone
incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti
dall'art. 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e
aggiornato annualmente, deve contenere le generalit e la fotografia
dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attivit dell'impresa, nonch del nome del responsabile dell'impresa stessa,
e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le
operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di
operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante
sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 obbligatorio anche per
l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal
presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altres la disposizione
dell'art. 18, comma 7.